Diritto di superficie

È molto frequente, specialmente quando si ha a che fare con la vendita o l’acquisto di un immobile costruito in edilizia convenzionata, imbattersi in questo diritto di superficie. Vediamo di cosa si tratta.

Il diritto di superficie è un diritto reale con il quale il titolare dello stesso (superficiario) ha la possibilità di realizzare una costruzione su questa superficie che però è di proprietà altrui, soggetto che può essere pubblico o privato. Nell’ambito dell’edilizia convenzionata è molto frequente questa situazione nella quale il terreno resta di proprietà del Comune e i proprietari del fabbricato hanno 99 anni di tempo per riscattare il suolo. Questo riscatto, un vero e proprio atto di acquisto, serve a trasformare la proprietà superficiaria in piena proprietà quindi il proprietario dell’edificio sarà, dopo il riscatto, proprietario anche del suolo su cui insiste l’edificio.

Il diritto di superficie è regolamentato dagli articoli 952-956 del Codice Civile. Nell’esempio fatto sopra in cui il Comune è proprietario del suolo, vengono messe per iscritto tutte le regole che disciplinano i rapporti tra impresa costruttrice, Comune e acquirenti degli immobili. Tale regolamento prende il nome di Convenzione. Per gli acquirenti in questo caso è necessario avere determinati requisiti previsti nella convenzione stessa come avere la residenza nel Comune in cui c’è la costruzione, che sia un acquisto come prima casa, avere la cittadinanza italiana, rientrare in determinati limiti di reddito e via dicendo. Tali requisiti valgono anche per le successive compravendite dell’immobile stesso fino a che non siano trascorsi i limiti temporali di validità della convenzione, generalmente non superiori ai 20 anni. È ormai essenziale, quindi, in caso di vendita di un immobile in proprietà superficiaria, che il riscatto del suolo avvenga da parte dei venditori prima dell’atto di vendita, così da poter trasferire la piena proprietà che avrà anche un valore maggiore.

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