ANIMALI IN CONDOMINIO, GIOIE E DOLORI. COSA DICE LA LEGGE SUL TEMA?

Sono veri e propri componenti della famiglia e cresce sempre di più la fetta di popolazione che decide di accogliere un cucciolo in casa propria, ma i nostri amici animali spesso sono percepiti in modo fastidioso e negativo dai residenti di uno stesso palazzo tanto da portare ad uno scontro vero e proprio gli abitanti del condominio. A volte può essere frutto di semplici preferenze personali, altre di oggettivo disturbo; vediamo insieme cosa dice la legge in ambito di diritto civile.

Salvo il fatto che il possesso di animali domestici NON può essere in alcun caso vietato poiché considerati a tutti gli effetti facente parte del nucleo familiare, nel 2012 il legislatore ha voluto tutelare la relazione affettiva che normalmente si instaura tra uomo e animale, quindi, tranne che non ci sia un’approvazione UNANIME del regolamento condominiale che ne deliberi un esplicito divieto, ogni qualsiasi regolamento sarebbe da considerarsi NULLO. Ciò non toglie però che il condominio può chiedere l’allontanamento di un animale domestico in presenza di condizioni specifiche, come ad esempio un rischio per l’igiene o patologie dell’animale, che devono essere verificate e documentate dall’Asl o da veterinari privati.

Cosa si intende per animali domestici?

La legge non specifica cosa bisogna intendere per animali domestici; nel codice civile da un lato non si parla più di animali di compagnia dall’altro, però, non è specificato quali sono gli animali domestici. Ci sono buone probabilità però che Il regolamento condominiale possa vietare il possesso di animali esotici, come serpenti e iguane, ma anche di furetti e di cincillà.

Ma vediamo nello specifico quali sono quei punti inviolabili che tocca il codice civile.

Primo fra tutti la sicurezza: i nostri animali non possono essere lasciati liberi o incustoditi nelle aree comuni: i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio quando circolano in queste zone specialmente se ci sono bambini, anziani o altre persone che potrebbero temerne la presenza. Se aggressivi, devono indossare la museruola. L’uso della museruola nelle parti comuni è altersì obbligatorio se il cane appartiene alle cosiddette “razze pericolose”! Se un cane morde un vicino, si configura il reato di lesioni per cui il proprietario ne risponderà economicamente oltre che in sede penale, salvo il caso in cui riesca a provare che si è trattato di un evento imprevedibile. Inoltre, i cani  devono essere obbligatoriamente registrati all’anagrafe canina e possedere il microchip di identificazione.

Il secondo punto riguarda la quiete comune che i proprietari devono garantire. Per quello che concerne i cani, se è pur vero che è stato sancito il “diritto esistenziale” ad abbaiare, è anche vero che non possono recare fastidio ai vicini. Il rumore superiore alla normale tollerabilità diventa un illecito, nello specifico il guaito rientra in un regime di normalità se sentito solo da poche persone, mentre si configura come reato di disturbo della quiete pubblica se arriva all’orecchio di un numero elevato di persone (come tutti i condomini del palazzo o addirittura quelli degli edifici vicini). Per stabilire se l’abbaiare del cane è intollerabile, si possono eseguire delle perizie.

Il terzo punto parla dell’igene ed il rispetto: nessuno può vietare agli animali domestici l’accesso alle aree comuni, nemmeno per gli ascensori. Tuttavia, gli animali domestici non devono compromettere l’igiene dei luoghi e nel caso in cui dovessero sporcare ad esempio nel cortile o nel giardino condominiale, spetta ai padroni pulire immediatamente. Inoltre, sia i cani sia i gatti devono essere vaccinati per le malattie per cui sono maggiormente a rischio e devono essere effettuate la sverminazione e l’applicazione di antiparassitari; a questo proposito infatti, ogni animale domestico deve possedere un libretto sanitario rilasciato dal veterinario nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per la sua identificazione e la sua storia sanitaria. Gli animali, poi, non devono provocare danni a cose e persone. La legge infatti, prevede la responsabilità civile e penale dei proprietari in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose. Ad esempio se un gatto fa cadere un vaso dal balcone, provocando la rottura del vetro della macchina di un condomìno, il suo padrone sarà tenuto al risarcimento del danno.

Infine va ricordato che se l’animale dovesse venire lasciato da solo per troppo tempo, soprattutto in uno spazio inadeguato, il proprietario potrà essere denunciato per omessa custodia e di conseguenza verrà sanzionato, col rischio che gli venga sottratto in modo coatto l’animale.

Quindi, come comportarsi con un condominio ostile?

Qualsiasi delibera condominiale che impone restrizioni all’animale come ad esempio il divieto di usare le scale o di essere portato a passeggio nel giardino condominiale, può essere annullata. L’interessato deve presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione, se dissenziente o astenuto, o dalla data di ricevimento del verbale, se assente. Se nell’assemblea condominiale sono stati introdotti limiti alla libertà degli animali senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno ma solo compreso come “varie ed eventuali”, la delibera è da considerarsi nulla, quindi, non produce alcun effetto. In tal caso è sufficiente inviare una raccomandata all’amministratore per ricordargli che la decisione non ha alcuna validità.

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