ASSENZA ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE: COSA DICE LA LEGGE A RIGUARDO? E QUANDO PUÒ ESSERE ESCLUSO UN CONDÒMINO?

Per assemblea condominiale si intende un organo collegiale volto a deliberare decisioni in merito alla vita condominiale, ed è regolamentato dal Codice Civile. Essa è un diritto (ma non un obbligo) di ogni condòmino che deve essere avvisato mediante convocazione in tempo congruo per potervi presenziare, cioè almeno 5 giorni prima.

Nonostante la convocazione, può capitare che non si possa prendere parte all’assemblea, ed in questo caso vige la regola della maggioranza sulle delibere assembleari; ne consegue che qualsiasi cosa venga decisa in sede di collegio debba essere ritenuta valida anche per chi assente. Ciò non toglie, però, che le medesime decisioni possano essere impugnate dal condòmino, purché egli dimostri che sussiste un vizio nella delibera; a questo riguardo, infatti, ogni individuo assente ha diritto a ricevere l’eventuale documentazione esaminata in sede di assemblea (come ad esempio un preventivo per un lavoro) ed il verbale redatto durante il corso della stessa così da essere messo al corrente del suo svolgimento, ed ha 30 giorni di tempo da quando riceve il verbale per fare ricorso.

Come abbiamo visto il singolo condòmino è sempre tutelato anche se non può prendere parte alla riunione, che sia un singolo caso o qualcosa di ripetuto come, ad esempio, in caso di proprietari che vivono fuori città.

Ma ci sono dei casi in cui, al contrario, il condòmino viene escluso dal collegio, e cioè in caso avvenga un litigio tra condomini e, di conseguenza, il singolo diventa in automatico controparte. La Suprema Corte si è espressa in tal modo: “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione (Cassazione ord. n. 3192 del 3/3/2023).”, tradotto in termini più discorsivi significa che il condòmino che ha fatto causa al condominio non ha diritto a partecipare all’assemblea che delibera in merito alla lite e quindi non ha nemmeno diritto ad agire in giudizio per impugnarla.

 

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