Agli addetti del settore come noi così come ai funzionari degli studi notarili capita quotidianamente di imbattersi in quest’argomento, ricorrente soprattutto nei casi di compravendite di immobili provenienti da successioni. Entriamo più nel dettaglio e capiamo di cosa si tratta.
L’accettazione non è altro che il modo con il quale si acquisisce una eredità. Esistono due tipologie differenti per far questo: l’accettazione tacita e l’accettazione espressa.
Si ha accettazione tacita quando ci si trova a dover compiere degli atti per i quali si presuppone che ci sia volontà di accettare l’eredità. Questo è il caso più frequente che si verifica nel momento in cui, ad esempio, messo in vendita un immobile derivante da successione, si giunga all’atto di vendita dello stesso. Il venditore può procedere nella vendita solo nel caso in cui abbia accettato l’eredità ricevuta; se questo non fosse così il venditore stesso non avrebbe titolo per vendere l’immobile.
Si ha accettazione espressa quando, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, l’erede dichiara formalmente di accettare l’eredità.
L’accettazione, che sia di tipo tacito oppure espresso, dev’essere effettuata entro dieci anni dalla successione ed è retroattiva, ossia ha validità sin dal momento del decesso anche se viene fatta successivamente. Inoltre, cosa che ci viene spesso chiesta dai clienti, ha valore per tutti i beni mobili e immobili ereditati, quindi, una volta fatta ad esempio per la vendita del primo immobile facente parte dell’eredità, vale anche per tutti gli altri immobili. L’accettazione parziale, invece, è considerata nulla dalla giurisprudenza.
Esiste infine, in contrapposizione all’accettazione, anche la rinuncia all’eredità. Tale dichiarazione ha la funzione di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto.